Approfondimento

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Le dinamiche dell'Affido

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Affido etero-familiare: dare

Aspetti generali. L’affido familiare è un provvedimento temporaneo mediante il quale un minore viene accolto presso una famiglia, o ad una singola persona, nel caso in cui la famiglia di origine sia in una fase di difficoltà e non riesca a garantire il soddisfacimento dei bisogni del minore. I motivi per cui viene generalmente adottato questo provvedimento sono legati ad una malattia, alla detenzione, a motivi di tossicodipendenza o di ordine educativo, che possono realizzarsi in casi di molestie sessuali da parte di familiari. L’istituto è regolamentato dalla Legge n.184 1983 come modificata dalla Legge n.149 2001. Nel caso in cui non sia possibile a procedere all’affidamento familiare il minore in stato di necessità, può essere affidato a comunità. In questi casi si parla di affidamento di minori in strutture. La Legge 28 marzo 2001, n. 149 ha decretato la chiusura degli orfanotrofi al 31 dicembre 2006. Pertanto, per questi casi di affidamento, la legge attuale prevede che il minore venga accolto in strutture di tipo familiare, come le case famiglia.

Caratteristiche 

L’affido familiare può essere:

  • giudiziale, nel caso in cui sia disposto dai servizi sociali e adottato tramite un provvedimento del giudice tutelare;
  • consensuale, nel caso in cui sia condiviso e approvato dai genitori. Nel caso di affido consensuale il dispositivo può contenere indicazioni per cui si abbia un affido part-time, limitato cioè ad alcune parti della giornata, o ad alcuni giorni della settimana.


L’affido si distingue anche sulla base delle famiglie affidatarie in:

  • affido a familiari, nel caso gli affidatari siano familiari entro il quarto grado di parentela;
  • affido a extra-familiari, nel caso non vi sia legame familiare tra il minore e la famiglia affidataria.

Le caratteristiche di questo provvedimento sono:

  • la temporaneità. L’affido familiare non è definitivo e il minore, a differenza dell’adozione, non ha lo status di figlio;
  • il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine dato che il legame genitoriale non viene modificato;
  • il rientro del minore nella famiglia di origine. Al termine della fase che impediva alla famiglia originaria di occuparsi del figlio questi torna a farne parte.

Affido sine die

L’affido è caratterizzato dall’essere un provvedimento temporaneo, la cui durata non dovrebbe superare i due anni, nel caso dell’affido consensuale, o comunque il periodo temporale indicato nel provvedimento del tribunale, nel caso di affido giudiziale. Nella pratica, spesso accade che non si realizzino le condizioni per cui il minore possa rientrare in famiglia, per cui un affido consensuale si trasformi in giudiziale, o che un provvedimento di affido giudiziale venga reiterato, rendendo di fatto l’affido un fatto non più temporaneo ma duraturo nel tempo. In questi casi si parla di affido sine die. L’affido sine die non rientra nell’ordinamento giuridico italiano, ma è quella situazione di fatto per cui un bambino in affidamento non può rientrare nella propria famiglia di origine e, pur mantenendo rapporti con uno o più familiari, resta nella famiglia affidataria sino al compimento della maggiore età. Questa situazione si verifica di fatto per circa la metà degli affidamenti. Il tribunale di Bari ha tentato di dare, in via sperimentale, una veste giuridica a questa situazione, con il nome di “adozione mite”.

I dati e i dispositivi dell’affido in Italia

Con affidamento familiare si intende l’accoglienza di un bambino i cui genitori abbiano delle momentanee difficoltà e necessitino di aiuto. In questi casi si garantisce al bambino una situazione serena, all’interno di una famiglia affidataria, e parallelamente si avvia un percorso di aiuto alla famiglia di origine, finalizzato a ricreare una situazione di serenità per il bambino preparando un suo più o meno graduale rientro in famiglia.

L’affidamento può essere consensuale o giudiziale. Nel primo caso la durata è stabilita al massimo in due anni, è rinnovabile dal Tribunale dei Minori ed è un accordo tra servizi sociali, famiglia di origine e famiglia affidataria. L’affidamento giudiziale è invece deciso dal Tribunale e cessa quando vengono meno i presupposti che lo hanno determinato. Contrariamente all’adozione, possono accedere all’affidamento anche i single e non ci sono limiti di età. In casi speciali dall’affidamento si può passare all’adozione, all’adozione mite o all’affido sine die.

Anche l’adozione speciale a volte non recide i rapporti con la famiglia d’origine: il ragazzo legalmente risulta nato dai propri genitori naturali e adottato dai genitori adottivi e perciò figlio adottivo a tutti gli effetti. E’ però facoltà del tribunale permettere o meno incontri con i genitori naturali, dei quali rimane erede. L’affidamento internazionale, infine, non esiste come norma giuridica. Con questo termine si usa intendere l’ospitalità temporanea dei bambini provenienti dall’estero per motivi di studio, di vacanza o per cure mediche.

L’affidamento familiare rimane socialmente un risorsa importante la cui applicazione torva spesso difficoltà per inappropriata gestione dei servizi in alcune zone d’Italia, per insufficiente preparazione delle famiglie affidatarie, per la cattiva prassi di usare l’affido come surrogato all’adozione (quindi spostando il bisogno dal minore che cerca famiglia alla coppia che cerca un figlio). Gli interventi a livello regionale sono stati spesso di grande rilevanza.

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La GEA Società Cooperativa Sociale è una Cooperativa Sociale di tipo “A” (L.381/91), finalizzata alla gestione dei Servizi Socio – Sanitari ed Educativi.
Nasce a Bari–Palese nel giugno 1984 e nei diversi anni di attività ha sviluppato nell’ambito dei territori d’intervento, una rete socio–assistenziale ed educativa territoriale, sia con ...
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